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Pubblica Amministrazione
DECRETO Sblocca Cantieri
DPR n. 380/2001 che ha avuto parecchie modifiche che riguardano principalmente:
  • le prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;
  • la denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
  • la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;
  • il collaudo statico.

  • Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

    In riferimento alle prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, l'art. 3, comma 1, lett. 0a) dello Sblocca Cantieri modifica l'art. 59, comma 2 del DPR n. 380/2001 inserendo dopo la lettera c) la c-bis) grazie alla quale viene previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori (oltre a quelli già enunciati dalla legge n. 1086/1971) per effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, oltre che prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce.

    Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

    L'art. 3, comma 1, lett. a) dello Sblocca Cantieri prevede la sostituzione dei commi 1, 3, 4 e 7, e la modifica dei commi 6 e 8 dell'art. 65 del DPR n. 380/2001 in modo che:
  • Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).
  • Alla denuncia devono essere allegati:
    a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
    b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
  • Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  • Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

    L'art. 3, comma 1, lett. d) dello Sblocca Cantieri prevede l'inserimento del nuovo art. 94-bis con il quale sono definite 3 tipologie di interventi edilizi:
    a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
    b) gli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
    c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.La prima tipologia, a) interventi "rilevanti", è costituita da:
  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);;
  • le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  • gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  • La seconda, b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, riguarda:
  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
  • le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  • le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.
  • La terza tipologia, c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, contiene, infine, tutti gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

    Collaudo statico

    L'art. 3, comma 1, lett. b) dello Sblocca Cantieri modifica l'art. 67 del DPR n. 380/2001 prevedendo che per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero "privi di rilevanza", il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Viene anche inserita una modifica al comma 7 dell'articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e prevedendo l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
    COSTRUIRE srl
    TAGS: #testo dpr 380 #testo unico edilizia #edilizia
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